Piano casa, il testo esitato dalla commissione (2)

Gazzetta del Sud Proseguiamo la pubblicazione del "Piano casa" nel testo esitato dalla Commissione dell'Ars: Art. 4.Oneri concessori 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, gli oneri concessori sono commisurati al solo ampliamento ridotto del 20 per cento. La riduzione è pari al 30 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 3, gli oneri concessori sono determinati in ragione del 50 per cento. 3. I comuni costituiscono nel proprio bilancio apposito capitolo di spesa con destinazione vincolata, ove far confluire gli oneri di concessione incamerati in attuazione della presente legge. 4. Le somme iscritte nel capitolo istituito ai sensi del comma 3 sono finalizzate esclusivamente alla riqualificazione, messa in sicurezza, risparmio idrico ed energetico del patrimonio edilizio comunale e alla realizzazione di aree a verde pubblico. Per le predette finalità ogni anno i comuni, in sede di approvazione dei bilanci di previsione, qualora risultino iscritte delle somme nel capitolo di cui al comma 3, presentano e realizzano appositi progetti, distinti per le diverse categorie di interventi di cui al presente comma. Art. 5. Elenchi 1. I comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge. 2. Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta ed alternativamente sul medesimo immobile. Art. 6. Semplificazione e snellimento delle procedure 1. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni. 2. Le istanze relative agli interventi sono presentate entro ventiquattro mesi dal termine fissato al comma 4 e sono corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo autorizzativo relativo all'immobile oggetto di intervento, rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza. Per gli immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150 o prima dell'1 settembre 1968, purché ricadenti questi ultimi all'esterno della perimetrazione dei centri urbani, l'istanza è corredata, in alternativa al titolo autorizzativo, da una perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, che attesti l'epoca di realizzazione dell'immobile. 3. L'istanza è corredata da quietanza di versamento delle spese di istruttoria, il cui ammontare complessivo e la cui articolazione temporale sono stabiliti da ciascun comune con determina sindacale emanata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 4. I comuni, con delibera consiliare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale. 5. Nell'istruttoria dei progetti di cui alla presente legge, i comuni e gli enti chiamati ad esprimere il proprio parere o nulla osta, procedono esclusivamente in base all'ordine cronologico e, ai fini del rilascio del relativo titolo abilitativo, possono interrompere i termini una sola volta. Gli stessi enti rilasciano il titolo abilitativo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatta salva l'eventuale interruzione dei termini. 6. In presenza di accertate carenze di personale negli uffici tecnici, i comuni possono procedere alla stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con professionisti iscritti agli albi degli ingegneri o degli architetti, dei geometri e dei periti edili, per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 3. Agli oneri di cui al presente comma i comuni provvedono esclusivamente con le entrate derivanti dal comma 3. Art. 7. Misure di prevenzione sismica l. L'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni comporta una riduzione pari al 20 per cento degli oneri concessori previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La medesima riduzione si applica anche nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 2. Il direttore dei lavori comunica al comune in forma di dichiarazione sostitutiva, anche contestualmente all'inizio dei lavori, l'utilizzo di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica, comunicando altresì gli estremi del deposito all'ufficio del Genio Civile e del relativo nulla osta ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Art. 8.Norme finalizzate al rispetto del decoro urbano 1. Ai fini del rispetto del decoro urbano e della riduzione dell'impatto architettonico sul patrimonio edilizio esistente, è fatto divieto di collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo, sia fissa che amovibile, sulle coperture a terrazza e/o a tetto ricadenti in zona omogenea classificata A' dallo strumento urbanistico vigente. 2. Nelle zone omogenee classificate B' dallo strumento urbanistico vigente, è consentita la collocazione della cartellonistica pubblicitaria, a condizione che l'altezza complessiva del cartellone dalla linea di gronda o dal piano di calpestio del lastrico solare non sia superiore a tre metri. Art. 9.Norme in favore del recupero abitativo 1. Le opere realizzate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere recuperate ai fini abitativi. 2. Il recupero può essere eseguito, previa denunzia di inizio di attività, mediante l'esecuzione di opere interne e/o mutamento di destinazione d'uso e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 2 - segue

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 1/24/2010

Condividi questo articolo

 


Potrebbero interessarti...



Vetrina immobiliare

Villa indipendente Pianoconte
Casa indipendente Quattropani Lipari Casa indipendente Quattropani Lipari
260.000
Rudere Tivoli Quattropani Lipari Rudere Tivoli Quattropani Lipari
68.000
Casa Chiesa Vecchia Quattropani Casa Chiesa Vecchia Quattropani
295.000
Casa indipendente Montegallina Lipari Casa indipendente Montegallina Lipari
300.000

Notizie e interviste dalla Capitale

dalla nostra Daniela Bruzzone

Le ricette

Agghiotta di pesce spada

Dalle nostre ricette ingredienti per 4 persone... scoprile!

Eolie Islands

Instagram #vulcanoconsult