Precari, "legge" bocciata dal Commissario

Gazzetta del Sud Michele Cimino PALERMO Stabilizzazione più lontana per i 23.227 articolisti che da oltre 20 anni lavorano con contratti a tempo alle dipendenze degli enti locali. Il vice commissario dello Stato Demetrio Missineo ha, infatti, impugnato alcuni articoli della legge salva-precari approvata la settimana scorsa dall'Ars, sottoponendoli al giudizio della Corte costituzionale. A causa dell'impugnativa, la procedura per la promulgazione e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione va sospesa in attesa del giudizio dell'Alta Corte. Teoricamente, secondo la disposizione del comma 2 dell'art. 29 dello Statuto, "scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione". Mandandola in vigore, però, considerato che la Corte costituzionale (autosostituitasi fin dal 1957, con propria delibera, all'Alta Corte per la Regione Siciliana) è molto impegnata e per arrivare a un giudizio bisogna attendere anche due anni, il presidente della Regione correrebbe il rischio, in caso di annullamento degli articoli impugnati, di dover rifondere di tasca propria gli inevitabili danni erariali. Il disegno di legge contestato dal Commissario dello Stato, però, proprio nell'eventualità di una impugnativa, è stato diviso in due parti, e se con una si è tentato di avviare la stabilizzazione del personale precario, con l'altra si prorogano i loro contratti in modo da non dover perdere il posto di lavoro. E probabilmente domani, quando si discuterà il ddl sull'esercizio provvisorio del bilancio, l'Ars sarà invitata ad abrogare gli articoli impugnati, in modo da poter promulgare e pubblicare la parte rimanente della legge. In particolare, il prefetto Missineo ha impugnato le disposizioni contenute nei seguenti articoli: art. 1, comma 4 primo periodo, art. 6 commi 2, 4 e 7 e art. 11, tutti per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 10, commi 1 e 2 per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 81, comma 4, della Costituzione; art. 13, commi 2 ultimo periodo e 4 per violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione; art. 15 per violazione art. 81, comma 4, e art. 97 della Costituzione; art. 2, comma 1, secondo periodo, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. A giudizio del Commissario dello Stato, i commi degli articoli 1 e 6 impugnati "prevedono direttamente e/o indirettamente procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni". Infatti, la procedura concorsuale, come prevede la Costituzione «consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza e senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti». La prova concorsuale, inoltre serve a far sì che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisca, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica e quella dell'amministrazione. Manca, inoltre, la copertura finanziaria adeguata. La stessa proroga dei rapporti di lavoro, inoltre, è indicata «come uno strumento surrettizio per consentire l'immissione definitiva in ruolo dei dipendenti in questione, indipendentemente da qualsiasi forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale degli enti e dalla conseguente programmazione delle assunzioni». Per il dott. Missineo, infatti, «l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato, in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti», mentre la stabilizzazione «appare piuttosto costituire un privilegio a favore di una vasta categoria di persone che riduce indebitamente la possibilità di accesso dall'esterno». Infine, «l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore spesa, non può ritenersi assolto mediante l'autorizzazione ad iscrizioni nel bilancio». Impugnato anche l'articolo che applica per un anno ai dipendenti delle fiere di Palermo e Messina il trattamento riservato al personale proveniente dai soppressi enti pubblici economici della Regione e confluito nella Resais, una società a totale partecipazione regionale: una norma che provocherebbe "fonte di disparità di trattamento rispetto alla generalità di dipendenti di altri enti prossimi alla liquidazione». Per il presidente della Regione Raffaele Lombardo, a prescindere dall'impugnativa, "la stabilizzazione dei precari è una scelta moralmente e finanziariamente ineccepibile quanto irrinunciabile. La lunga, e non nobile, storia del precariato - ha, quindi, avvertito - comunque, verrà chiusa. Si sapeva che alcune parti della norma potevano essere impugnate, ma adottando i necessari provvedimenti si raggiungerà l'obiettivo prefissato. Ne siano certi gli interessati perché l'impegno preso verrà mantenuto». Per cui, ha assicurato, «la norma sarà difesa di fronte alla Corte costituzionale, laddove l'Assemblea regionale siciliana, come auspicato, decida di ripresentare le parti impugnate, con apposito disegno di legge». L'assessore al Lavoro Andrea Piraino, titolare della cattedra di Diritto regionale all'Università di Palermo, nonché direttore della Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, nel dirsi, a sua volta, "certo che le ragioni del buon andamento delle pubbliche amministrazioni siciliane e della salvaguardia del principio di eguaglianza sostanziale sono state ampiamente rispettate" ha ribadito che "questa legge è un atto di responsabilità con la 'à maiuscola e il governo dovrà difenderla a testa alta di fronte alla Corte costituzionale».

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 12/22/2010

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