Condotte, quali riflessi sulla società mista?

Condotte, quali riflessi sulla società mista? Lipari- Lettera al Prefetto di Messina dei responsabili locali dell'Udc Marco Giorgianni e del Pd, Pino La Greca sulla vicenda Condotte d'Acqua. Di seguito il testo: - Oggetto: certificazione antimafia Signor Prefetto, Con deliberazione n. 59 del 14 settembre 2006, il Consiglio Comunale di Lipari deliberava di costituire, per la realizzazione delle infrastrutture dirette alla rifunzionalizzazione del sistema portuale, con finalità commerciale, crocieristica e diportistica di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro, e per la gestione dei servizi necessari, una società mista pubblico-privata a maggioranza privata con scelta del socio privato secondo le procedure previste dal D.P.R. 16.09.1996, n. 533.Con il medesimo provvedimento, il Consiglio deliberava di sottoscrivere una quota non inferiore al 30% del capitale sociale mediante “conferimento in natura di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune”.Con la determina dirigenziale n. 200 del 20.10.2006 il Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di Lipari - sul presupposto di essere legittimato dalla deliberazione consiliare n.59 del 14.9.2006 – a potere disporre in merito alla costituzione di una società mista per la realizzazione di opere di infrastrutture e per la relativa successiva gestione delle stesse riguardanti la ““rifunzionalizzazione del sistema portuale con finalità commerciale, crocieristica e diportistica di Marina Corta, Sottomonastero, Marina Lunga e Pignataro nella rada dell’isola di Lipari” - ha disposto di avvalersi, per la procedura di scelta del socio privato della costituenda società mista, del procedimento di selezione di cui alla procedura ristretta prevista dal D.Lgs 163/2006, con l’affidamento all’offerta che risulterà più vantaggiosa; di approvare non solo il bando di gara ed il disciplinare tecnico ma anche lo schema di atto costitutivo e di statuto dallo stesso dirigente predisposto nonché lo schema dell’accordo di collaborazione Quindi, individuato il partner privato mediante procedura ad evidenza pubblica, nella società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., di Roma, quantificato il capitale sociale della costituenda società in € 1.000.000,00 (euro un milione) ed indicata la quota da sottoscrivere da parte dell’Ente nella percentuale del 30% dell’intero, con deliberazione del consiglio comunale del 20 agosto 2007, n. 50 Reg. Gen., ha autorizzato il Dirigente del Settore 3° alla sottoscrizione atto costitutivo, statuto, accordo di collaborazione”.Il Dirigente ha proceduto alla costituzione della società Porti di Lipari S.p.A.Da notizie di stampa abbiamo appreso che alla società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. Socio di maggioranza della società mista a prevalente capitale privato, "Porti Lipari S.p.A." è stata revocata dal Prefetto di Roma la certificazione antimafia".La notizia è stata diffusa dai quotidiani nazionali ed è stata confermata da autorevoli dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici del 1 aprile 2008. ( Segue stralcio intervento- dichiarazioni ministro Di Pietro, ndr). Noi, signor Prefetto, siamo consapevoli che nel caso delle informative antimafia il potere esercitato dall'autorità prefettizia consiste in genere nell'acquisizione di fatti da parte degli organi di polizia e nella valutazione di tali fatti ai fini del giudizio sul pericolo di infiltrazione mafiosa.La veridicità dei fatti e la loro rilevanza ai fini della informativa antimafia non sono elementi sindacabili o valutabili da parte dei consiglieri comunali.Le determinazioni prefettizie in materia di lotta antimafia, sono fondate su fatti e vicende aventi valore sintomatico e indiziario e mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi (cfr., Cons. Stato, VI, n. 4724/2001; n. 149/2002).L'informativa antimafia deve quindi fondarsi su di un quadro fattuale di elementi che, pur non dovendo assurgere necessariamente, a livello di prova (anche indiretta), siano tali da far ritenere ragionevolmente, secondo l"'id quod plerumque accidit", l'esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose (Cons. Stato, IV, n. 2615/2004).L'ampiezza dei poteri di accertamento circa i tentativi di infiltrazione mafiosa o della criminalità organizzata, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento, giustifica che il Prefetto possa ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali. di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (Cons. Stato, V. n. 4408/2005).Inoltre, l'amministrazione è chiamata a valutare non la sussistenza di un effettivo condizionamento mafioso, ma solo il rischio di tale condizionamento derivante da "eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate".Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR n. 2521/98 Le facoltà di revoca e di recesso si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.Pur facendo riferimento alle "amministrazioni", tale disciplina si applica ai sensi dell'art. 1 dello stesso DPR anche a società o imprese controllate dallo Stato o da enti pubblici. Nel caso in parola la società dovrà procedere alla realizzazione dei porti dell'isola di Lipari, non può essere qualificata come soggetto pubblico, ma è, a parere degli scriventi, tuttavia tenute all'osservanza della menzionata disciplina antimafia.Ciò premesso, ci rivolgiamo a Lei per un suo autorevole parere, se l'azione posta in essere dalla Prefettura di Roma, con la revoca della certificazione antimafia, ha riflessi giuridici sulla società mista a prevalente capitale privato costituita fra il Comune di Lipari e la società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A, ciò in funzione di prevenzione e di salvaguardia della funzionalità dell’ente locale e dei suoi organi elettivi in particolare, e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità del suo apparato.Quali parti politiche non siano deputati ad esprimere giudizi ma la nostra richiesta nasce dalla forte preoccupazione di tutelare la comunità eoliana da qualsiasi genere di pericolo e di turbativa ad una economia, che siamo certi, ancora indenne da fenomeni di infiltrazione malavitosa - . Distinti Ossequi. Il responsabile UDC Isole Eolie Marco Giorgianni Il segretario PD Isole Eolie Giuseppe La Greca

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 4/10/2008

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