P.A., in vigore legge sulla semplificazione

P.A., in vigore legge sulla semplificazione segue Introdotto (art.6) il meccanismo della Scia, la Segnalazione certificata di inizio attivita', che prende il posto della Dia, la Dichiarazione di inizio attivita'. E' una procedura semplificata che consente per gli atti di autorizzazione, licenza, permesso e, comunque, a contenuto non discrezionale l'avvio dell'attivita' dalla data di presentazione dell'istanza. I controlli saranno svolti nei 60 giorni successivi. L'avvio immediato dell'attivita' non e' consentito qualora sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tema di Suap, lo Sportello unico per le attivita' produttive, la legge (art. 10) provvede a innovare la disciplina, adeguando la normativa regionale a quella statale. Tra le principali novita' l'individuazione dello Sportello quale unico soggetto pubblico responsabile per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l'esercizio di attivita' produttive. Il Suap dialoghera' in maniera telematica. Per le procedure due gli iter previsti: uno semplificato tramite la Scia; un altro, ordinario, che si conclude o nel termine di 30 giorni o mediante convocazione di conferenza di servizi. Spettera' all'assessore per le Attivita' produttive adottare con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate. La legge (art.11) procede al recepimento dei criteri e principi introdotti dal decreto Brunetta allo scopo di perseguire il miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, nonche' la crescita professionale del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttivita'. L'applicazione dei nuovi criteri di valutazione e misurazione della performance sara' operativa dal primo gennaio 2012. Il regolamento attuativo dovra' essere adottato dal presidente della Regione, previa delibera di giunta su proposta dell'assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (ovvero entro il 23 ottobre 2011). Il regolamento dovra' contenere le modalita' di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance. Prevista (art. 12) piu' trasparenza nella pubblica amministrazione con l'utilizzo dei siti web per la diffusione dei dati relativi ai bilanci, alla spesa per il personale, ai curricula dei soggetti esterni. Sempre sui siti dovranno essere diffusi i moduli e i formulari per la presentazione di istanze da parte del cittadino. Si prevede la pubblicazione degli atti amministrativi sui siti internet e la diffusione delle buone pratiche amministrative. La norma e' immediatamente operativa, ma entro un anno dall'entrata in vigore della legge l'assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica dovra' proporre al presidente della Regione lo schema di decreto con il quale sono stabilite le modalita' di pubblicazione degli atti, nonche' la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha piu' effePer la prima volta viene prevista (art. 14), con l'obiettivo di assicurare un'immagine coordinata, univoca e trasparente, all'interno e all'esterno dell'amministrazione, l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un manuale recante le norme e i criteri fondamentali per il corretto e uniforme utilizzo dello stemma della Regione. Di grande rilievo e' il recepimento (art. 15) del "Codice Antimafia ed Anticorruzione" noto come "Codice Vigna", adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 514/2009, il cui scopo e' quello di contrastare il rischio di diffusione della corruzione e infiltrazioni di tipo mafioso all'interno delle pubbliche amministrazioni. In tema di riordino normativo e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art.16), la legge persegue l'obiettivo della certezza del diritto attraverso l'impegno della giunta regionale a effettuare un riordino normativo e un'attivita' di coordinamento tra le leggi regionali attraverso una legge annuale sulla semplificazione. Introdotta anche la delegificazione dei procedimenti amministrativi cui si potra' pervenire tramite regolamenti da adottarsi con decreto presidenziale entro sei mesi dall'emanazione dell'apposita legge delega. Allo scopo, infine, di favorire lo snellimento e l'accelerazione del procedimento amministrativo, la legge (art.19) ha soppresso la commissione edilizia e ha abbreviato i termini dell'iter preordinato al rilascio della concessione edilizia. tto di pubblicita' legale.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 4/25/2011

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