segue
Conseguentemente, all’esercizio venatorio nelle ZPS e nei SIC non è applicabile il sistema sanzionatorio penale di cui alla Legge quadro sui parchi. Mi permetto sommessamente di ricordare l’esistenza di un principio di riserva di legge statale in materia penale, nonché l’assoluto divieto di interpretazione analogica delle disposizioni incriminatrici: nullum crimen sine lege.
Si tratta di una conquista dello Stato civile, che impedisce l’estensione discrezionale della portata delle norme penali e consente ai cittadini di avere esatta percezione delle conseguenze del loro operato.
Si renderebbe invece applicabile il sistema sanzionatorio di natura amministrativa previsto dalla L.R. Sicilia 33/1997.
3) Non mi rimane che di rimarcare, a tale ultimo proposito, il chiaro tenore dell’art. 21, comma III, della L.R. n. 33/1997, secondo il quale “tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura delle
ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli 24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all'esercizio venatorio”
ed osservare che, a delimitazione delle zone ZPS e SIC, non esiste alcuna tabella.
I confini delle zone SIC e ZPS non risultano adeguatamente segnalati, essendo anzi rappresentati in mappe ad alta scala di riduzione, reperibili con grande difficoltà solo sul sito internet dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente.
Pertanto, anche in applicazione del generale principio di colpevolezza in tema di illecito amministrativo, sancito dall’art. 3 L. 689/1981, l’attività venatoria esercitata nei Sic e nelle Zps in contrasto con le misure di conservazione, intanto potrebbe essere sanzionata
amministrativamente in quanto l’area sia agevolmente individuabile dal cacciatore o comunque sia da quegli negligentemente ignorata.
Peraltro, in virtù del venir meno dell’equiparazione delle predette zone alle aree protette dalla Legge sui Parchi, non può neppure applicarsi la presunzione di conoscenza colà prevista a seguito della semplice pubblicazione delle cartografie.
4) Contrariamente a quanto Lei sostiene, i tutori della legge e gli Amministratori conoscono benissimo i confini di liceità dell’attività venatoria e vigilano costantemente sulla corretta attuazione delle norme che la regolamentano.
Il Calendario Venatorio, specie per ciò che concerne le Isole minori, è il risultato di un lungo confronto, nell’assoluto rispetto delle procedure, tra le Amministrazioni locali, le Ripartizioni Faunistiche ed il Governo regionale e non certo di un’estemporanea valutazione di una
cartografia.
5) Concludo quindi col suggerirLe una maggiore prudenza, evitando di attribuire efficacia di legge a Sue personali convinzioni, la cui diffusione potrebbe oltretutto ingenerare equivoci e disguidi di cui Lei soltanto, a questo punto, potrebbe essere ritenuto responsabile.
Le Associazioni ambientaliste dispongono della consulenza di abilissimi e stimati legali, alla cui onestà intellettuale potrà rimettere ogni valutazione sulla fondatezza delle Sue riflessioni.
Cordiali saluti
Messina, 30/08/2011
Avv. Nunziello Anastasi
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 8/30/2011
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