Riceviamo da Bartolo Pavone e pubblichiamo:
“Pubblicato in G.U. il Decreto per il “ Bonus assunzioni al Sud”
Carissimi amici vicini e lontani,finalmente una notizia positiva per i
giovani disoccupati. Comunico che “Il bonus assunzioni per il
Mezzogiorno” è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 127 del 1° giugno
2012: si tratta del Decreto del 24 maggio 2012 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese del Sud Italia che assumano lavoratori a tempo indeterminato, incrementando il proprio organico e creando nuovo lavoro stabile.
I lavoratori assunti devono rientrare nella categoria degli
«svantaggiati» o «molto svantaggiati». Le assunzioni devono avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto valido in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Non possono accedere al beneficio lo Stato, gli Enti pubblici e le
persone fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e
professioni.Il credito d’imposta, inoltre, non è cumulabile con altri
aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali per i medesimi lavoratori. L’agevolazione prevede un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione (24 per i lavoratori «molto svantaggiati»). In caso di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, verrà concessa un’agevolazione in misura proporzionale alle ore prestate confrontate con quelle del contratto nazionale.Le domande di fruizione del credito d’imposta devono essere inoltrate alle Regioni, le quali dovranno stabilire con un provvedimento le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta. Il beneficio decade:
•se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è
inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
•se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
•in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla
normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro
dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000;
• in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo
tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015;
• nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale.
Prof.Bartolo Pavone
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 6/20/2012
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