Regione, spending review: i provvedimenti (1)

Palermo, 4 set. (SICILIAE) - La giunta di governo, riunita oggi a Palazzo d'Orleans, ha adottato i seguenti provvedimenti in materia di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale, modalita' di attuazione e ulteriori indirizzi. 1. Interventi di razionalizzazione in materia di spese di funzionamento del settore pubblico regionale. 1.1.1. Appalti pubblici di beni e servizi. Fermo restando quanto disposto dall'art.19, "Acquisto di beni e servizi" della l.r. 12 maggio 2010, n.11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", che prevede le necessarie iniziative per l'applicazione dell'art.26 della l. 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche e dell'art.58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, considerato che la citata disposizione ha gia' dato luogo alla sottoscrizione in data 31 maggio 2012 di apposita Convenzione con la CCIAA di Palermo, si terra' conto altresi' di quanto previsto dall'art.1, D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 in premessa citato, con particolare riferimento ai commi 7 e 13 del medesimo. 1.1.2 Per gli appalti fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico ( SAE) della Regione siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato del portale CONSIP previo attuazione della convenzione di supporto con la CCIAA di Palermo sopra citata. 1.1.3 Le amministrazioni centrali e periferiche della Regione assicurano per il triennio 2013-2015 una riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento dei relativi impegni sostenuti nell'anno 2011. 1.1.4. L'assessore regionale per l'Economia, con apposita direttiva, curera' che gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonche' le Societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale assicurino, per il triennio 2013-2015, e a decorrere dall'anno 2013, analoga riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. I risparmi conseguiti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio, in termini di minori trasferimenti. 1.1.5. La Ragioneria generale della Regione con periodicita' mensile cura la trasmissione alla Giunta regionale dell'elenco dei contratti per appalti di beni e servizi sottoscritti dai singoli rami dell'amministrazione di importo superiore a euro 500.000,00. 1.1.6 Gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonche' le societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale a decorrere dall'anno 2013, trasmettono l'elenco dei contratti per appalti di beni e servizi di importo superiore a euro 500.000,00 al Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Servizio Partecipazioni. 1.2 Locazioni Passive 1.2.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 citato, l'amministrazione regionale, con riferimento ai contratti di locazione passiva in essere aventi ad oggetto tutti gli immobili ad uso istituzionali, procede, previa rinegoziazione concordata tra le parti, alla riduzione dei canoni di locazione nella misura del 20% di quanto attualmente corrisposto. L'amministrazione, al riguardo, provvede a trasmettere alla proprieta' apposita proposta di rinegoziazione del canone di locazione ridotto nella misura sopra indicata ed, in caso di diniego o di silenzio, procede - previa individuazione in tempo utile di soluzioni allocative alternative economicamente piu' vantaggiose per la Regione - a disdettare i contratti di locazione con decorrenza dal termine di scadenza del contratto ovvero ad applicare l'art. 3 comma 3, D.L. 95/2'012 citato convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 . 1.2.2. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale, di nuova stipulazione l'amministrazione regionale applica la riduzione del 20% sul canone determinato sulla base dei dati minimi rilevabili dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare gestito dall'Agenzia del Territorio. Se la proprieta' non accetta la clausola negoziale sulla riduzione del prezzo di locazione nella misura proposta del 20%, l'amministrazione non procede alla stipula del contratto di locazione. 1.2.3 L'amministrazione regionale dovra' perseguire l'ottimizzazione degli spazi in base a criteri di riorganizzazione funzionale ed organizzativa degli uffici finalizzati a privilegiare l'allocazione in unica sede per ogni singolo Dipartimento e, ove possibile, per Assessorato, in coerenza con la delibera della Giunta Regionale n. 27 dell' 8 febbraio 2010. 1.2.4. L'assessore regionale per l'economia, per consentire il riordino logistico degli uffici e gli accorpamenti delle strutture, predispone, sulla base delle esigenze allocative rappresentate da ciascun Dipartimento regionale in relazione ai fabbisogni, un piano di razionalizzazione degli spazi in uso, nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, tenendo conto degli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica e dell'esigenza di individuare soluzioni logistiche economicamente piu' vantaggiose per l'amministrazione, con priorita' per gli immobili di proprieta' regionale, confiscati e/o di proprieta' degli altri Enti territoriali con i quali interagire. 1.2.5. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, gli uffici dovranno assicurare, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001 n 37 e successive modifiche ed integrazioni, lo scarto degli atti di archivio. I predetti uffici devono comunicare annualmente all'assessorato regionale dell'Economia gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura per ottimizzare l'utilizzo degli stessi e consentire di avviare un processo di riunificazione in Poli logistici, allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni. 1.2.6. Gli enti pubblici sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, i consorzi, le agenzie e le societa' a totale o prevalente partecipazione regionale assicurano l'attuazione delle misure finalizzate al contenimento della spesa di cui ai superiori punti. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della legge regionale n. 17 del 2004 entro il 31 dicembre di ciascun anno gli organi di revisione contabile dei suddetti enti relazionano in merito l'assessorato regionale dell'Economia. 1.2.7 Con decreto dell'assessore regionale per la Funzione Pubblica e le Autonomie Locali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, si provvede alla adozione di appositi atti di indirizzo per i Comuni e le Province regionali della Sicilia che contengano le norme di concorso alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali nonche' prescrizioni in ordine all'esercizio su scala sovra comunale dei servizi comuni ed ulteriori misure al fine del contenimento dei costi di funzionamento degli enti e delle societa' a maggioritaria o totalitaria partecipazione degli enti locali siciliani. 1.2.8. I soggetti di cui ai commi precedenti provvedono altresi' a comunicare i propri piani di razionalizzazione logistica all'assessorato regionale dell'Economia al fine dello scambio gratuito di immobili o porzioni di immobili non utilizzati, al fine di completare il piano di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi di locazioni passive in essere

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 9/4/2012

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