Sanità, i punti salienti delle legge (2)

segue a valutazione dei direttori generali è affidata ad un soggetto esterno: l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ovvero altra qualificata agenzia esterna che l’assessore individuerà attraverso procedure ad evidenza pubblica. La legge prevede il divieto per le Aziende di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l’espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali. Previste deroghe solo nei casi di comprovata necessità con adeguato provvedimento di motivazione del direttore generale e previa approvazione dell’assessorato. Le aziende sono state ridotte da 29 a 17: 9 aziende sanitarie provinciali, 3 aziende ospedaliere di riferimento regionale, 2 aziende Arnas (azienda di riferimento nazionale di alta specializzazione) e tre aziende ospedaliero – universitarie. Ciascuna azienda sanitaria provinciale si articola nei distretti ospedalieri (complessivamente 20) che sono costituiti dall’aggregazione di uno o più presidi ospedalieri appartenenti alle soppresse Ausl con le soppresse Aziende ospedaliere, nonché dalle aggregazioni degli altri presidi ospedalieri pure appartenenti alle soppresse Ausl. I distretti ospedalieri rappresentano strutture dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria nonché di adeguate risorse e saranno guidati da un coordinatore sanitario e da un coordinatore amministrativo individuati dal direttore generale. I distretti sanitari costituiscono invece l’articolazione territoriale dell’azienda sanitaria provinciale all’interno della quale vengono erogate le prestazioni in materia di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria. I distretti sanitari fanno capo all’area territoriale coordinata da un direttore sanitario e un direttore amministrativo individuati con le stesse modalità dei distretti ospedalieri e dotati dello stesso grado di autonomia. Prevista l’istituzione dei presidi territoriali di assistenza (PTA) che anche attraverso il Centro unico prenotazione (CUP) garantiranno in materia capillare l’erogazione delle prestazioni in materia di cure primarie, servizi socio-sanitari integrati con le prestazioni sociali, servizi a favore dei minori e delle famiglie con bisogni complessi, servizi di salute mentale. Le Aziende ospedaliere assicurano le attività sanitaria di alta specializzazione, di riferimento nazionale e regionale, con dotazioni di tecnologie diagnostico-terapeutiche avanzate ed innovative e svolgono i compiti specificamente attribuiti dagli atti della programmazione regionale oltre a rappresentare punto di riferimento per le attività specifiche delle aziende sanitarie provinciali. Le aziende ospedaliero universitarie mantengono la propria autonomia ma è prevista la possibilità di integrazioni tra Aziende ospedaliere e Università sulla base di specifici protocolli d’intesa. La legge assegna all’assessore alla Sanità compiti di controllo sulle attività espletate e sulle prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere, specialistiche ed ambulatoriali, sia pubbliche che private sotto il profilo della qualità e dell’appropriatezza, della riduzione del rischio clinico, del mantenimento delle condizioni igienico – sanitarie e dei requisiti dell’accreditamento. L’assessore verificherà anche flussi e dati economici gestionali. Vengono puntualmente disciplinati i requisiti, le condizioni, le modalità di nomina dei direttori generali e l’ipotesi di decadenza e commissariamento. I direttori generali decadranno automaticamente in caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi: il loro contratto avrà durata triennale, rinnovabile per altri tre anni nella stessa azienda. Gli attuali direttori decadranno automaticamente il primo settembre 2009, allorquando diventerà operativo il nuovo sistema aziendale. Il rapporto con le strutture private terrà conto, fra l’altro, del fabbisogno sanitario, degli standard occupazionali e del rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e di previdenza. Previsto il criterio della premialità per le strutture capaci di produrre mobilità attiva. Il servizio di emergenza urgenza 118 sarà affidato a un organismo di diritto pubblico. E’ espressamente previsto che nel triennio successivo all’entrata in vigore della legge è fatto divieto di procedere all’impiego di personale in numero superiore a quello utilizzato dall’attuale gestore non ci saranno assunzioni per tre anni rispetto a quello in atto niente costo aggiuntivi. Sarà garantita l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini che si trovino sul territorio regionale senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione senza che ciò implichi alcun tipo di segnalazione all’autorità. La legge prevede anche che le aziende devono conseguire risparmio energetico mediante l’utilizzazione di fonti rinnovabili.

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 3/25/2009

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