Segue
In particolare, attraverso il presente documento, si chiede di verificare la percorribilità delle deroghe alla normativa comunitaria per il nostro Stato per quanto riguarda:
1.le specifiche dimensionali della reti da posta derivanti per la piccola pesca artigianale e costiera, per tutte le motivazioni esposte in premessa e soprattutto alla luce del carattere prettamente stagionale ed artigianale di tale attività da pesca praticata nelle acque nazionali;
2.la possibilità di catturare pescespada e tunnidi non a rischio di estinzione (possibilità vietata dall'allegato VIII del regolamento CE 1239/98) anche con le reti da posta derivanti, così come avviene per altri attrezzi, quali i palangari, dato che comunque queste specie vi possono incappare accidentalmente;
3.l’eliminazione, per la pesca del tonno rosso, degli obblighi di procedura di sbarco nei porti designati se tale cattura avviene accidentalemnte con attrezzi da posta, ed in particolare con rete da imbrocco e da posta impigliante di cui alla tabella 3 allegata al Reg. CE 1799/2006;
-Verificare la percorribilità delle modifiche alla normativa nazionale per quanto riguarda:
1.la possibilità di modificare le specifiche tecniche dell’attrezzo ferrettara per tutte le motivazioni esposte in premessa, prevedendo che i 2,5 Km vanno intesi calati a mare dato che la rete di che trattasi, per la sua tipica disposizione a zig zag, una volta calata si riduce di oltre la metà, non consentendo agli operatori del settore una pesca moderatamente redditizia. Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere concessa in via eccezionale per la situazione di forte crisi in cui versa il comparto della piccola pesca costiera e considerato il non rischio per le specie bersaglio (ricciola, occhiate, sgombri, sardine) così tanto abbondanti nei nostri mari, o in via asperimentale così come previsto dallo stesso Reg. (CE) N. 894/97 e successive modifiche ove in premessa recita "considerando che, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non deve applicarsi alle azioni che possono risulatare necessarie, anche accidentalemnte, per lo svolgimento di tale ricerca";
2.l’estensione dell’utilizzo dell’attrezzo ferrettara a seconda del tipo di abilitazione, prevista dalla licenza di pesca: mantenendo il limite delle dieci miglia infatti si produrrebbero disagi con altri tipi di categorie di pesca, ma soprattutto si creerebbero gravi problemi alla navigazione commerciale, diportistica e turistica;
3.la non applicazione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) 1559/2007 ai pescherecci praticanti la piccola pesca costiera ed artigianale con l'attrezzo ferrettara che hanno accidentalmente effettuato catture del tonno rosso; l’abolizione del limite massimo di 750 Kg per unità da pesca, come previsto dall’art. 4 del D.M. 27/07/2000, e dell’8% del pescato giornaliero;
4.l’ eventuale possibilità di introdurre, per le imbarcazioni abilitate alla pesca con attrezzi da posta, anche per dare seguito alle legittime richieste da parte delle marinerie non abilitate all’utilizzo dell’attrezzo ferrettara, un nuovo attrezzo, in via sperimentale, avente caratteristiche compatibili con la normativa comunitaria, che possa consentire alle imbarcazioni abilitate alla pesca costiera, l’esercizio di un’attività redditizia.
CONCLUSIONI
Auspicando che si pervenga ad una soluzione adeguata alle problematiche discusse in tempi brevi, con la collaborazione di Governo e Parlamento, e che le osservazioni sopra esposte possano trovare accoglimento, si ringraziano il Presidente e la IX Commissione per l’attenzione.
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 5/7/2009
dalla nostra Daniela Bruzzone
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