Filicudi, revoca assegnazione Pfe a Sparacino (1)

Filicudi, revoca assegnazione Pfe a Sparacino (1) Pubblichiamo uno stralcio della sentenza del Tar di Catania, depositata in segreteria lo scorso 7 maggio in ordine al ricorso degli eredi Sparacino contro il provvedimento di revoca dell'assegnazione del presidio farmaceutico d'emergenza nell'isola di Filicudi. N. 00869/2009 REG.SEN. N. 01024/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2008, proposto da: Sparacino Francesca e Sparacino Domenica, nella qualità di eredi del Dott. Sparacino Mariano, rappresentate e difese dagli avv. Antonino Domenico Gullo, Antonio Cannavo', con domicilio eletto presso Antonino Domenico Gullo in Messina, Segreteria; contro Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario dell’Assessorato Regionale alla Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; Azienda Unita' Sanitaria Locale n..5 - Messina, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Francio', con domicilio eletto presso Alessandro Francio' in Messina, Segreteria; Comune di Lipari (Me); e con l'intervento di Cucinotta Orazio, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Cavallaro, Quintino Lombardo, Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso Salvatore Mazza in Catania, via V.E. Orlando,15, interveniente “ad opponendum”; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con decreto presidenziale da emettersi inaudita altera parte e con riserva di proporre motivi aggiunti, del D.D.G. del 20 marzo 2008 n. 0620/08, comunicato alle ricorrenti con nota raccomandata ricevuta il 14 aprile 2008, con il quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità ha revocato la gestione del presidio farmaceutico d’emergenza di Filicudi, affidata agli eredi del Dott. Mariano Sparacino; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali. ....in ordine ai rilievi il Tribunale osserva quanto segue: Sub A - Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nel decreto del 20 marzo 2008 il Dirigente Generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario ha puntualmente indicato le ragioni della revoca, osservando che, nonostante fossero state inviate varie note di sollecito, le interessate non avevano attivato il presidio farmaceutico d’emergenza di Filicudi, che l’autorizzazione non poteva essere prorogata “sine die” e che erano trascorsi infruttuosamente quasi tre anni dal provvedimento autorizzativo. Tale enunciato motivatorio consente di ricostruire esattamente l'iter logico seguito dall'amministrazione regionale per disporre la revoca (Cfr. Cons. Stato, V, 11 novembre 2005 n. 6347), trattandosi peraltro di atti pienamente conosciuti sia dalle destinatarie dell'atto, sia dall'amministrazione procedente. Sub B - La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato (Cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Sezione Prima, 7 novembre 2007 , n. 10983) che la mancata indicazione dell'autorità dinanzi a cui proporre impugnazione e del termine per impugnare, prescritta dall'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, costituisce una mera irregolarità, che, ove occorra, può autorizzare la rimessione in termini dell'interessato, ma non rende illegittimo l’atto amministrativo. Tanto basta per rigettare il rilievo in esame. Sub C – La revoca era stata già preannunciata dalla nota del 19 ottobre 2007, prot. n. 5240, con la quale l'Assessorato Regionale Sanità aveva assegnato alle interessate il termine di "20 giorni dalla data della ricezione della presente per indicare l'ubicazione del presidio e 30 giorni per l'apertura dello stesso", avvertendo che, decorso infruttuosamente detto termine, le predette sarebbero state considerate “decaduti(e) dalla gestione del P.F.E. di Filicudi”. Con il successivo provvedimento di revoca del 20 marzo 2008 l’Amministrazione regionale si è determinata, dopo aver preso atto del mancato rispetto del termine precedentemente accordato. Peraltro, come rilevato dalla difesa dell’A.U.S.L. n. 3 di Messina, il termine di 30 giorni assegnato per l'apertura del P.F.E. doveva considerarsi congruo, avendo riguardo sia all’interesse pubblico alla tempestiva attivazione del servizio, sia al chiaro disposto di cui all’art. 9 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, che assegna al vincitore del concorso farmaceutico un termine analogo per l'individuazione del locale presso il quale sarà aperto l'esercizio (Cfr. Tar Lecce, 1 luglio 1996 n. 475). In una situazione siffatta, avendo ricevuto la nota n. 5240/2007, le ricorrenti sono state poste in condizione di depositare per tempo memorie e documenti e di dare il loro apporto al procedimento. Peraltro, dalla documentazione acquisita dal Collegio, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 326 del 25 luglio 2008, risulta che l’immobile che le ricorrenti hanno destinato a sede del P.F.E. di Filicudi, Via Porto, di proprietà della Signora Bonica Ivana, in catasto al foglio 25, part.lla 11, è privo del certificato di abitabilità e che, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio, sull’istanza di rilascio del predetto certificato di abitabilità, presentata dalla proprietaria il 17 dicembre 2007, non si è formato il silenzio assenso, non essendo stata prodotta dalla proprietaria tutta la documentazione richiesta dallo stesso Comune con nota prot. n. 41074/07 del 15 gennaio 2008. Tutto ciò comprova che: - E’ stata concretamente attuata la partecipazione al procedimento amministrativo, contemplata dagli artt. 7 e segg. della L. 7 agosto 1990, n. 241, grazie alla nota n. 5240/2007. - In ogni caso, anche a voler ritenere che l’atto di revoca sia viziato per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, le ricorrenti si sono limitate a contestare tale omissione, ma non sono riuscite a dimostrare che, ove vi fosse stata la suddetta comunicazione, il contenuto dispositivo dell’atto sarebbe stato diverso (Cfr. Cons. Stato, VI, 29 luglio 2008, n. 3786). segue

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 5/16/2009

Condividi questo articolo

 


Potrebbero interessarti...



Vetrina immobiliare

Villetta Tipica S. Margherita Lipari
Casa sul mare Acquacalda Casa sul mare Acquacalda
430.000
Casa eoliana San Leonardo Lipari Casa eoliana San Leonardo Lipari
450.000
Struttura turistica Lipari Struttura turistica Lipari
590.000
Immobile vista mare Canneto Immobile vista mare Canneto
530.000

Notizie e interviste dalla Capitale

dalla nostra Daniela Bruzzone

Le ricette

Gnocchi rucola e cozze by Gianfranco Taranto

Dalle nostre ricette ingredienti per 4 persone... scoprile!

Eolie Islands

Instagram #vulcanoconsult