Pfe Filicudi, Tar condanna Comune (1)

Pfe Filicudi, Tar condanna Comune (1) Filicudi- Pubblichiamo la sentenza di condanna, al pagamento di 6 mila euro e delle spese processuali, del Tar di Catania nei confronti del Comune di Lipari sulla vicenda dei presidi farmaceutici di Filicudi. La sentenza è stata depositata in segreteria lo scorso 6 luglio. N. 01233/2009 REG.SEN. N. 01585/2008 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2008, proposto da: Cucinotta Orazio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Cavallaro, Quintino Lombardo, Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso Salvatore Mazza in Catania, via V.E. Orlando,15; contro Comune di Lipari (Me), rappresentato e difeso dall'Avv. Milena Sindoni, con domicilio eletto presso Milena Sindoni in Lipari, Segreteria; nei confronti di Azienda U.S.L. N. 5 di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Francio', con domicilio eletto presso Alessandro Francio' in Messina, Segreteria; Assessorato regionale per la Sanità – Dipartimento Ispettorato Regionale Sanitario, non costituito; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, non costituito; Dott.sse Domenica Sparacino e Francesca Sparacino, non costituite. per l'annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Lipari n. 09 del 28/04/2008, avente ad oggetto “Assistenza farmaceutica nelle isole di Alicudi e Filicudi”; nonché per il risarcimento del danno derivante al ricorrente dall’indicato provvedimento. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lipari (Me); Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. N. 5 di Messina; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il ricorrente, dott. Orazio Cucinotta, è titolare dell’unica farmacia rurale dell’isola di Salina, in località Leni, ed è altresì il responsabile del dispensario farmaceutico dell’isola di Filicudi sin dal 1992. Tale dispensario farmaceutico è stato istituito con D.A. 15 settembre 1992, n. 1855 ed ha assicurato negli anni il servizio pubblico di assistenza farmaceutica nell’isola di Filicudi, sia in estate che in inverno, anche dopo l’istituzione dei presidi farmaceutici d'emergenza (PFE) in sostituzione degli esistenti dispensari, nonché dopo l’assegnazione del presidio farmaceutico di emergenza dell’isola di Filicudi alle Dott.sse Sparacino Francesca e Sparacino Domenica nell’anno 2005. Con decreto 19 dicembre 2003, n. 2373 l’Assessorato Regionale alla Sanità ha infatti rideterminato la pianta organica delle farmacie del Comune di Lipari, disponendo, con lo stesso provvedimento, la soppressione nelle isole di Alicudi, Filicudi e Panarea delle sedi farmaceutiche vacanti e l’istituzione, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16 aprile 2003 n. 4, dei presidi farmaceutici d'emergenza, in sostituzione degli esistenti dispensari di cui all’art. 6, comma 1, della L. n. 362/1991, divenuti non conformi alla normativa sopravvenuta. Per evitare l’interruzione del pubblico servizio di assistenza farmaceutica, è stato stabilito che i dispensari esistenti sarebbero stati soppressi soltanto con l’attivazione dei presidi farmaceutici d’emergenza (P.F.E.). Con decreto 5 maggio 2005 n. 5481 l’Ispettorato regionale sanitario presso l’Assessorato Regionale alla Sanità ha assegnato il presidio farmaceutico di emergenza di Panarea alla Dott.ssa Cincotta Clotilde, il presidio farmaceutico di Filicudi alle Dott.sse Sparacino Francesca e Sparacino Domenica (eredi del Dott. Sparacino Mariano, deceduto nelle more del procedimento) ed il presidio farmaceutico di Alicudi al Comune di Lipari, subordinando l'apertura degli indicati presidi all'esito favorevole del sopralluogo ispettivo dei locali, da effettuarsi da parte dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Messina. Nelle more, il servizio farmaceutico nell’isola di Filicudi è stato assicurato dal Dott. Cucinotta. Con decreto del 20 marzo 2008 il Dirigente Generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario ha revocato l'autorizzazione alla gestione del presidio farmaceutico di emergenza di Filicudi in capo alle eredi Sparacino, per la mancata attivazione del presidio da parte di queste ultime nonostante fossero trascorsi quasi tre anni dal provvedimento autorizzativo. In data 15 aprile 2008, dopo l’intervenuta revoca e pur in mancanza del sopralluogo ispettivo dei locali previsto per consentire l’apertura del P.F.E, le Dott.sse Sparacino hanno aperto a Filicudi il suddetto presidio farmaceutico, in locali nel frattempo reperiti e predisposti per l’espletamento del servizio. L' A.U.S.L. n. 5 di Messina ha diffidato le eredi Sparacino a procedere all'immediata chiusura del presidio farmaceutico, minacciando le correlate sanzioni in caso di inottemperanza. A questo punto il Sindaco di Lipari, con ordinanza n. 9/2008 del 28 aprile 2008, emessa ai sensi dell’art. 54 del decreto Leg.vo n. 267/2000, al fine di “assicurare l’assistenza farmaceutica nelle isole di Alicudi e Filicudi, la cui privazione potrebbe comportare chiari disagi e pregiudizi per la salute pubblica, nonché problemi di ordine pubblico a fronte di malcontenti e stati di agitazione riguardo al mancato ripristino dei rispettivi presidi”, ha ordinato alle eredi Sparacino di assicurare, attraverso i Presidi Farmaceutici di Emergenza l'assistenza farmaceutica nelle isole di Filicudi ed Alicudi, sino all'operatività in dette isole dei P.F.E., a seguito di provvedimenti da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità, e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Con ricorso notificato il 9 luglio 2008, depositato il 14 luglio 2008, il Dott. Cucinotta ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Lipari n. 9/2008 del 28 aprile 2008, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del D. LGS. n. 267/2000, eccesso di potere per insufficiente istruttoria e travisamento di fatto essenziale, nonché per sviamento e violazione del dovere di imparzialità, incompetenza assoluta del Sindaco. Parte ricorrente ha avanzato altresì domanda di risarcimento del danno subito. Si è costituito in giudizio il Comune di Lipari chiedendo il rigetto del ricorso. Si è altresì costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. N. 5 di Messina, chiedendo l’accoglimento del ricorso. All’odierna udienza di trattazione il ricorso è stato trattenuto per la decisione. segue

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 7/7/2009

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