(AGI) - Palermo, 9 mag. - Il commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnano davanti alla Corte Costituzionale l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge 630 dal titolo "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013", approvato dall'Assemblea regionale il 30 aprile 2011. In particolare la norma oggetto del ricorso, che inserisce tra le spese obbligatorie e d'ordine il capitolo 108149 (Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso Ente acquedotti siciliani da erogare tramite il Fondo pensione siciliano) senza indicare la quantificazione degli oneri per gli anni futuri e la relativa copertura finanziaria, viola, quindi, l'articolo 81 della Costituzione. In particolare, il primo comma dell'articolo 3 del provvedimento legislativo considera spese obbligatorie e d'ordine, quel trattamento ritenuto dall'alto funzionario statale "privo di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria". Dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale emerge, infatti, che il capitolo in questione e' stato istituito dal ragioniere generale a seguito di richiesta del Dipartimento del Personale in attuazione della delibera della Giunta regionale 87 del 24 maggio 2009 con la quale il governo regionale ha disposto che venisse garantito dalla regione l'erogazione del trattamento integrativo alla pensione in favore del personale dell'ente in liquidazione. Alla dotazione finanziaria del nuovo capitolo si sarebbe provveduto, secondo quanto rappresentato dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti lo scorso 3 maggio, attingendo alle disponibilita' del capitolo relativo al "Fondo per le spese relative al personale dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione" a decorrere dall'esercizio finanziario 2008. Tuttavia, non viene contemplata ne' la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione ne', tantomeno, le risorse con cui farvi fronte, atteso che la Regione avrebbe dovuto provvedere nel caso dell'eventuale liquidazione e cessazione di attivita' dell'Eas alla spesa per il personale trasferito e comandato negli enti di cui all'articoli 1 della legge regionale 10/2000, facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto. L'Eas, posto in liquidazione dal primo settembre 2004 "continua a gestire il servizio idrico in tre province dell'isola, e non risulta essere stato approvato alcun successivo provvedimento legislativo con cui si sia provveduto a reperire le risorse necessarie". (AGI) Mrg
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 5/9/2011
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