D.D.L. per stabilizzazione ex Pumex (3)

D.D.L. per stabilizzazione ex Pumex (3) segue Da ultimo, anche la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19, di riforma dell’Ordinamento e delle strutture burocratico-amministrative della Regione Siciliana, nell’istituire ex novo l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro, ha espressa-mente ribadito – fra l’altro - che costituiscono attribuzioni del citato assessorato le Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro, l’Emigrazione ed immigrazione, i Cantieri di lavoro, il Fondo siciliano per l'occupazione, i Servizi pubblici per l'impiego, gli Ammortizzatori sociali e ancora una volta, le “Politiche attive del lavoro” l’Orientamento e servizi formativi e per l'impiego, il Ciapi (Ente strumentale di formazione professionale) ed il Lavori socialmente utili e workfare.”. (cfr. art. 7 L.R. 16/12/2008 n. 19) Che i lavoratori ex PUMEX, rientrino a pieno titolo, fra i soggetti destinatari per legge delle misure di strumenti di politiche attiva del lavoro in Sicilia, si desume direttamente dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 1997 n. 30, che elenca espressamente fra i destinatari dei predetti interventi: a) …omissis; b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l'assunzione a tempo indeterminato, disoccupati appartenenti alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27; (1) Comma modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 18/99 e dall'art. 16, comma 1, lett. a), della L.R. 9/2002. (c, d … omissis) e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi; f) lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 me-si; (L'art. 6 della L.R. 17/2001 estende i benefici della presente legge ai "lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale") g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il fatto che, i 37 ex dipendenti Pumex risultino utilizzati a progetto da quasi un lustro, dal Comune di Lipari, per finalità riconducibili a “compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti”, rende tali soggetti sicuramente annoverabili agli altri lavoratori precari della P.A. che, in atto risultino destinatari delle misure di stabilizzazione previste dalla legge 29 dicembre 2010 n. 24, pubblicata nella G.U.R.S., Parte I°, n. 57, S.O. n. 1, del 31/12/2010. Attraverso la previsione espressa della possibilità di utilizzo delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori ex PUMEX, tanto la Regione Siciliana quanto il Comune di Lipari e/o gli altri enti di cui all’art. 1 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e succ. modifiche ed integrazioni, potranno impiegare il predetto personale per le finalità già deliberate dalla Giunta Regionale con l’atto n. 4 del 19/01/2007, ovvero, per altre convergenti iniziative volte comunque a garantire la possibilità della permanenza delle Eolie all’interno della World Heritage List dell’Unesco, fra i siti universalmente riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. Tutto ciò, peraltro, garantirebbe ai lavoratori ex Pumex, impiegati a progetto presso il Comune di Lipari per il raggiungimento di obiettivi di valenza collettiva, di non essere discriminati rispetto a tutti gli altri lavoratori precari della P.A. A tal fine, poiché, per l’anno 2011 in sede di manovra finanziaria la Regione Siciliana ha reintrodotto lo stanziamento di € 400.000,00 quale forma di co-finanziamento in favore del Comune di Lipari, per l’attuazione delle finalità progettuali di cui alla L.R. 11/2010, si ritiene non necessario alcun intervento integrativo alle previsioni normative di cui al Capo I° della L.R. 24/2010 che, per l’appunto, dispone, varie proroghe di interventi per l’esercizio finanziario 2011 che, si sono rese necessarie per non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale, del territorio, delle acque e dei rifiuti. Per un trattamento paritario dei lavoratori provenienti dall’ex settore pomicifero con gli altri soggetti precari della P.A., andrebbero invece integrate le previsioni normative di cui all’art. 6, comma 1°, della L.R. 24/2010. ART. 1 Dopo il comma 1° dell’art. 6 della L.R. 29 dicembre 2010 n° 24 è aggiunto il comma 1-bis): - Le disposizioni di cui al comma 1° si applicano, altresì, in favore dei soggetti attualmente destinatari delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’art. 4, comma 10, della L.R. 12 maggio 2010 n°11. ART. 2 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigor il giorno successivo della sua pubblicazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare come legge della Regione. On. Giovanni Ardizzone On. Antonino Beninati On. Franco Rinaldi On. Filippo Panarello On. Giuseppe Picciolo On. Giuseppe Correnti On. Giuseppe Buzzanca On. Roberto Corona On. Giuseppe Laccoto, On. Santi Formica On. Santino Catalano

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 9/14/2011

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