Pubblicato sulla G.U. n° 128 del 4/6/2012 il decreto datato 14/5/2012 (12A06376) emesso dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l’afflusso e la circolazione dei veicoli nelle isole Eolie nel periodo dal 16 giugno al 31 ottobre 2012. Ecco cosa è stato disposto:
Art. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del Comune stesso, secondo il seguente calendario:
dal 16 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
dal 1° luglio 2012 al 31 ottobre 2012 divieto per l'isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2012 al 30 settembre 2012 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Nei periodi di cui all'articolo 1 sono concesse le seguenti
deroghe:
A) ALICUDI - STROMBOLI - PANAREA
1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;
2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2011, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal Comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
4 - ai veicoli delle forze dell'ordine.
B) LIPARI - VULCANO
1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2011, limitatamente ad un
solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere
dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal Comune;
2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o
casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del
perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli
dovranno dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;
4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno 7 giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali.
C) FILICUDI
1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio privato o
pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovra'
essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che
trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
Art. 4
Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto di
accesso di cui al presente decreto.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro
1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.
Art. 6
Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 14 maggio 2012
Il Vice Ministro: Ciaccia
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 6/5/2012
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