Acqua, bollette 2009 e rimborso canone depurazione

Acqua, bollette 2009 e rimborso canone depurazione Riceviamo da Saverio Merlino e pubblichiamo: In questi giorni centinaia di cittadini stanno ricevendo, da parte del Comune di Lipari, lettere raccomandate per sollecitare, con preavviso del distacco dell’utenza, il pagamento per la fornitura idrica per il 2009, tra l’altro, intimando un recupero mediante emissione di ruoli coattivi. Premesso che è un dovere ed è corretto che ogni cittadino paghi, regolarmente, quanto dovuto al Comune per i servizi che esso offre ai propri amministrati. Ritengo, tuttavia, che sia altrettanto giusto che lo stesso Comune restituisca agli stessi quello che potrebbe essere stato riscosso in maniera errata o magari ingiustamente (EAS o COMUNE). Mi riferisco, in modo particolare, al servizio di depurazione e al canone di depurazione che, anche nel nostro comune, i relativi importi non dovevano essere riscossi dal 2000 al 2009 (forse neanche adesso) e quindi, queste somme, dovrebbero essere restituite a quei cittadini che l’hanno pagate (Corte Costituzionale sentenza n° 335 dell’11/10/2008). Anche il sottoscritto ha richiesto nel mese di febbraio u.s. al Comune di Lipari, IN VIA CAUTELATIVA, l’immediata cessazione della fatturazione del servizio di depurazione perché non realmente eseguito oltre che (al Commissario Liquidatore dell’EAS) il rimborso di tutti i corrispettivi pagati a titolo di “canone” di depurazione, come computati in tutte le bollette idriche pagate almeno negli ultimi dieci anni, così stabilito dagli articoli 2033 e 2946 del codice civile, ivi compreso gli importi I.V.A. calcolati sui canoni di depurazione non dovuti (vedi art. 58 del Regolamento Comunale) con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Alla suddetta nota l’EAS ha risposto che, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 36 del 1994, i canoni di fognatura e depurazione sono stati riscossi per conto dei Comuni, titolari dei predetti canoni. Il Comune di Lipari, invece, con riferimento alla predetta contestazione, ha risposto che si trattava d’una richiesta infondata poiché l’impianto di depurazione comunale, ubicato in Lipari, autorizzato con D.A. n. 1358 del 1990 e successivo D.A. n. 1750 del 1992, rientra nella fattispecie di cui all’art. 8 della L.R. n. 27 del 1986, classificandolo quale sistema di depurazione di 1° livello. Inoltre, sempre secondo il Comune di Lipari, non è applicabile la sentenza della Cassazione n. 335 del 11-10-2008 giacché l’impianto in questione è stato sempre attivo (!!!) e che, pertanto, è in vigore l’art. 8 sexies della Legge 27.02.2009 n. 13 di conversione del D.L. 30-12-2008 n. 2008. La suddetta risposta, ovviamente, non ha assolutamente eliminato i miei dubbi...anzi. Partiamo dalla classificazione dell’impianto di Lipari. Sostenere che Lipari ha un vero impianto di depurazione...mi sembra un poco azzardato. Come asserito nella nota del Comune, infatti, Lipari ha un sistema di depurazione di 1° livello ovvero, effettua solo un trattamento primario di grigliatura, e/ o di sabbiatura (mi sembra poco per definirlo “depuratore”). L’art. 8 della L.R. n. 27 del 1986, infatti, stabilisce i seguenti livelli di depurazione dei reflui delle pubbliche fognature: - di primo livello, nel caso si effettui solo un trattamento primario di grigliatura, e/ o di disabbiatura, e/ o di disoleatura; - di secondo livello, nel caso si effettui, in aggiunta al trattamento di primo livello, la separazione dei solidi sospesi sedimentabili; - di terzo livello, nel caso si effettui, in aggiunta ai trattamenti di primo ed eventualmente di secondo livello, anche l’ossidazione biologica e/ o trattamento fisico - chimico; - di quarto livello, nel caso si effettui scarico a mare mediante condotta sottomarina, in aggiunta ad uno dei trattamenti dei livelli precedenti (?!?!) Mi chiedo: se come asserito il Comune Lipari possiede un impianto di depurazione perché da almeno 10 anni si parla di realizzarne uno e sono pendenti ricorsi su dove ubicarlo? E poi..siamo sicuri che questo impianto di primo livello funzioni bene? A proposito, ancora, dell’art. 8 sexies della L.R. 27.02.2009 n. 13 di conversione del DL 30.12.2008 n. 2008, citato dal Comune alle mie osservazioni, vorrei ricordare che vanno letti tutti i commi e non solo il primo perché più comodo: Art. 8-sexies Disposizioni in materia di servizio idrico integrato 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonche' quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente e' pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure d’affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. 2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro centoventi giorni dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi d’acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali. 4. Entro due mesi dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta. 5. Nell'ambito delle informazioni fornite all'utenza devono rientrare anche quelle inerenti al consuntivo delle spese già sostenute ed al preventivo delle spese che il gestore deve ancora sostenere, a valere sulla quota di tariffa vincolata a coprire gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4, nonché all'osservanza dei tempi di realizzazione previsti. 6. Il Comitato provvede al controllo e al monitoraggio periodico del corretto adempimento degli obblighi informativi da parte del gestore, al quale, nell'ipotesi d’inadempienze, si applicano, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. SEGUE

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 6/19/2012

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