Chiusura tribunale, Comune Lipari presenta ricorso

Comunicato Presentato il ricorso del Comune contro la cancellazione della sezione staccata di Lipari del Tribunale di Barcellona Il Comune di Lipari nella persona del Sindaco Marco Giorgianni ha presentato ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Barcellona P.G. per l’annullamento, previa sospensione, della soppressione della Sezione distaccata di Lipari. Innanzitutto il ricorso è motivato dal “grave nocumento alla comunità eoliana” derivante da questa decisione per cui i cittadini che devono raggiungere a qualsiasi titolo e ragione, il Tribunale in terra ferma vanno incontro a disagi e costi ignoti ai cittadini non isolani. Disagi e costi che non derivano solo dal tratto di mare da attraversare ma anche dalla distanza fra l’approdo di Milazzo e la sede dell’Ufficio giudiziario di Barcellona P.G. Quindi ai costi e ai disagi del traghettamento si aggiungono quelli del mezzo pubblico col quale percorrere il tratto stradale fra le due città e l’altro mezzo occorrente per andare dalla stazione ferroviaria (o dal capolinea della corriera) alla sede del Tribunale che è periferica e molto distante. Costi e disagi patiti anche per il rientro nell’isola, spesso accresciuti dallo sgomento per l’impossibilità di farlo a causa degli indugi oltre il momento dell’ultima partenza. E malgrado tutto questo non è nemmeno detto che si riesca a raggiungere il Tribunale in tempo per i frequenti disservizi dei mezzi di trasporto e della mancata armonizzazione degli orari. Senza contare poi che spesso le condizioni atmosferiche avverse impediscono del tutto l’attraversamento del tratto marino. Questo quadro di difficoltà vale per gli eoliani chiamati a rendere testimonianza, gli avvocati che devono frequentemente recarsi in tribunale, i cittadini che intendono personalmente fruire dei sevizi dell’Ufficio giudiziario ( certificati, volontaria giurisdizione, ecc.) o accertarsi del concreto andamento delle udienze. Si pensi alle assenze in udienza o ai ritardati adempimenti di avvocati eoliani causate dalle accennate difficoltà logistiche e dalle condizioni climatiche. Tutto ciò finisce col tradursi in disfunzione del servizio reso dal Tribunale e quindi sulle udienze civili e penali che risentono degli inconvenienti occorsi agli eoliani interessati costretti a giungere in ritardo o non giungere affatto. Si pensi alle giustificate assenze in aula di avvocati o di parti o di testimoni che provocano differimenti. Insomma non può non risaltare come questa soppressione: sia iniqua per la disparità che genera in tema di giustizia a danno di cittadini che vengono abbandonati alla loro insularità, dopo essere stati assistiti dallo Stato per oltre un secolo dato che nell’archivio della Sezione del Tribunale di Lipari si rinvengono atti processuali addirittura del 1897; e riveli insipienza amministrativa per i differimenti e le reiterazioni che saranno causati alla Cancelleria del Tribunale di Barcellona P.G. dalle assenze e dai contrattempi provocati – ad avvocati, parti e testimoni eoliani – dagli inconvenienti atmosferici e dalle difficoltà logistiche. La soppressione appare insensata anche sotto l’aspetto sociologico. La presenza nell’Isola di un presidio giudiziario è certamente un mezzo di prevenzione delle attività dellittuose, già solo per l’effetto psicologico sui malintenzionati. Essa, poi, comporta una più stabile presenza di forse di polizia e incoraggia, peraltro, alla civile composizione delle liti, così evitando il rischio del “farsi ragione da sé”. Infine non si possono disconoscere i vantaggi culturali ed economici indotti dalla presenza del Tribunale nell’Isola con la frequentazione da parte di giudici e professionisti non isolani . Infine il ricorso nella seconda parte alle motivazioni sociali aggiunge ragioni giuridiche sottolineando l’incostituzionalità dell’art.2 ( e relativa Tab. A) del D.Lgs 7 settembre 2012 n.155 per la violazione degli artt. 3, 76, 24, 97 della Costituzione italiana ; l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 2, della L. 148/2011, che ha convertito in legge il Decreto Legge 138/2011, per la violazione degli artt. 70, 72, 76 e 77 della Costituzione ed, infine, l’incostituzionalità dell’art.1, comma 2, della L. 148/2011 per violazione degli artt. 70, 72, 76 e 77 della stessa Costituzione. Il ricorso si chiude con una domanda cautelare: il Tribunale faccia propria l’eccezione di incostituzionalità e rimetta la questione alla Corte Costituzionale. Nelle more però si sospenda l’efficacia degli atti impugnati, giusto al fine di evitare trasferimenti di cause e di personale che potrebbero, infine, rivelarsi indebite. Inoltre nelle more del sindacato di costituzionalità sia mantenuto il Presidio giudiziario nell’Isola, giusto per evitare disagi e pene che sarebbero irrimediabili nell’auspicata evenienza di favorevole pronuncia della Sovrana Corte.

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 5/16/2013

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