COMUNICATO STAMPA
Alcuni giorni addietro è stato pubblicato sul sito EOLIE NEWS con la dizione “Sulla questione SOGESID riceviamo e pubblichiamo per completezza d'informazione il segg. Documento”, il testo di un’ordinanza del TAR Lazio relativa al contenzioso sorto tra il raggruppamento di imprese di progettazione di cui la Lotti S.p.A. è capofila e l’ex-COMMISSARIO PER L’EMERGENZA nell’ambito della vicenda del ciclo dell’acqua. L’invio della notizia , peraltro “scaduta” in quanto risale al 19 marzo 2008, e del quale si sconosce la fonte, sembra in qualche modo finalizzato a cercare di controbilanciare le recenti “sberle” che prima l’Autorità di Vigilanza degli appalti e poi l’ANTITRUST , hanno comminato all’ex-Commissario per l’emergenza dichiarando palesemente illegittima la convenzione sottoscritta con la SOGESID.
Infatti il TAR Lazio ,senza affrontare il merito della vicenda, che pertanto sarà prima o poi soggetta a sentenza (con le conseguenti azioni di responsabilità della Corte dei Conti), con la citata ordinanza si è limitato ad affermare che “nella comparazione fra gli opposti interessi, risulta prevalente quello dell’Amministrazione; e che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva, ma non ha affermato che la richiesta è priva del Fumus.
Le tesi difensive hanno puntato sul fatto che c’era l’emergenza!!!
Ma quale quella descritta dall’ANTITRUST in conclusione alla Segnalazione ai Ministri degli Interni e dell’Ambiente : ”Nel caso delle Isole Eolie specificamente oggetto della presente segnalazione, risulta in effetti come le successive proroghe abbiano di fatto istituzionalizzato una situazione emergenziale attesa a ogni stagione turistica e pertanto perfettamente prevedibile, con conseguenti limitazioni della concorrenza che non paiono trovare giustificazioni di sorta.”?????
In conclusione e anticipando un’altra possibile informazione segnaliamo ai lettori che successivamente alla pronuncia del TAR Lazio il Raggruppamento ha presentato appello al Consiglio di Stato , il quale viste le stringenti controdeduzioni all’affermazione del TAR non se l’è sentita di confermare la tesi della comparazione fra gli opposti interessi.
Invece fidandosi dell’Avvocatura dello Stato che affermava che il progetto dei ricorrenti era stato “bocciato” dal Ministero dell’Ambiente, con l’Ordinanza n. 3392/2008 del 20 giugno ,”osservato che il progetto preliminare predisposto dall’appellante è stato ritenuto non idoneo”, ha respinto l'appello.
L’affermazione dell’Avvocatura è grave in quanto successivamente i ricorrenti, pur avendo effettuato un accesso agli atti presso il Ministero non hanno rinvenuto alcun atto di bocciatura del loro progetto , hanno invece estratto copia dei verbali della segreteria tecnica la quale a seguito di due riunioni tenutesi presso il Ministero, nella primavera del 2007, aveva richiesto integrazioni e chiarimenti al progetto per poi riesaminarlo.
Le richieste sono state elaborate dal Raggruppamento e regolarmente consegnate all’ex-Commissario ma mai trasmesse al Ministero.
Ai lettori la domanda perché l’ex-Commissario, pur essendo stato sollecitato con una nota dal Ministero, non ha trasmesso gli atti contenenti le integrazioni e invece ha riavviato un procedimento ,peraltro illegittimo a detta delle Autority???
ing. Franco Cavallaro
Raggruppamento C.Lotti & Associati Società d’Ingegneria in ATI con Studio FC & RR Associati S.r.l.
, a cura di Tiziana Medda
Data notizia: 2/7/2009
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