PALERMO – Emanate dall’assessore regionale alla Cooperazione e Commercio, Roberto Di Mauro, le direttive in merito alle novità introdotte, in tema di commercio, dalle normative nazionali e regionali, e dell’art. 3 della legge regionale 28 del 1999, che dispone come requisito indispensabile per l'esercizio di un’attività commerciale, l'aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale istituito, o riconosciuto, dalla Regione siciliana.
Il decreto disciplina il riconoscimento dei corsi professionali che abilitano gli operatori all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’attività di agente e rappresentante di commercio e all’attività di agente per l’intermediazione d’affari. Il provvedimento, oltre a rileggere le precedenti normative, contiene alcune novità. Al personale assunto stabilmente dall'ente di formazione dovrà essere applicato il contratto nazionale di lavoro della categoria, e una parte del monte ore a disposizione dell'ente dovrà essere obbligatoriamente impiegato all'insegnamento della legislazione vigente in materia di antiracket e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le nuove regole impongono, inoltre, una particolare attenzione alle materie igienico-sanitarie, alla dichiarazione di inizio attività (DIA) ed alle responsabilità di autocontrollo dell'imprenditore in materia sanitaria. “Conoscere la normativa a favore delle vittime dell’usura - ha detto Di Mauro -, fornire informazioni adeguate in merito alla sicurezza e all’igiene, non significa solo tutela, ma anche prevenzione. Avere cognizione della realtà e del territorio in cui si opera consente di analizzare e gestire il luogo in cui si opera, valutandone gli eventuali rischi”. I corsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande potranno essere organizzati, in via prioritaria, dalle associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello provinciale, dagli enti costituiti dalle stesse associazioni, dagli enti di formazione professionale previsti dalla legge regionale 24 del 6 marzo 1976, dalle camere di commercio, e dagli enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi, nel cui statuto sia prevista tra i propri fini istituzionali la formazione professionale. I corsi per agenti e rappresentanti di commercio potranno essere organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale; dagli enti costituiti dalle stesse associazioni; dall’Enasarco; dalle camere di commercio; da enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale. I corsi per mediatori potranno essere organizzati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale; dagli enti costituiti dalle suddette associazioni; dalle camere di commercio; dagli enti di formazione professionale previsti dalla legge regionale 24 del 6 marzo 1976. I soggetti autorizzati alla realizzazione dei corsi dall’assessorato al Commercio, attraverso la stipula di apposita convenzione, dovranno assicurare: strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee; il controllo sociale delle attività; l’applicazione per il personale del contratto nazionale di lavoro di categoria e di non perseguire scopi di lucro.Ogni corso si concluderà con un esame e scrutinio finale. Gli attestati di idoneità saranno predisposti e rilasciati dall'assessorato.
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 4/7/2009
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