PALERMO – I panificatori possono vendere i beni di propria produzione, nei loro locali o in quelli adiacenti, tutte le domeniche e le giornate festive senza alcuna esclusione così come prescrive l’articolo 27 della legge regionale 30 del 23 dicembre 2000.
L’assessore regionale alla Cooperazione e Commercio, Roberto Di Mauro, ha ritenuto opportuno emanare una circolare che individua gli orari di apertura e di chiusura dei commercianti che si occupano di panificazione. Il chiarimento si è reso necessario per assicurare uniformità di interpretazione e di comportamento tra le varie amministrazioni comunali. La legge regionale 28 del 1999 dispone, infatti, che l’osservanza degli orari e dei giorni di vendita non si applica “agli artigiani, singoli o associati iscritti nell’albo per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.
La circolare chiarisce dunque che i panificatori rientrano nella categoria degli artigiani e che non sono necessari ulteriori provvedimenti amministrativi.
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 4/15/2009
dalla nostra Daniela Bruzzone
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