Riceviamo da Onofrio Zaia e pubblichiamo testualmente:
Il 26/09/2008, intorno alle ore 11,50, Amalia Zaia, sorella dello scrivente, sostava, per una manciata di minuti, la propria auto Fiat 600 CS170CN, in strada senza nome e senza numeri civici. Al suo ritorno, ore 12 (orari controllati, per doversi recare subito dopo altrove) trovava assicurata al parabrezze, preavviso di verbale (biglietto verde) N° 23/88, intestato COMUNE DI LIPARI POLIZIA MUNICIPALE, così compilato: Oggi 26/09/2008 alle ore 11,55 in via Torr. Cappuccini n° (non indicato) è stato accertato che il conducente del veicolo tipo Fiat 600 targato CSN170CN contravvenendo al C. d. S. ha lasciato in sosta il predetto veicolo in località permanentemente vietata, art. 7 e, comma 1, lettera e) e 14° comma Euro 36. A Lipari costeggia lungo il megaparcheggio una strada; sul lato Sud da parecchio tempo ha luogo un mercato di fiori, piante, da appartamento, da giardino e agricolo. Lungo il marciapiedi è stato quantomeno tollerata la sosta dei veicoli degli avventori. Nel settembre 2008 era iniziata per lo scrivente la corsa contro una insidia, per cui, affrontato delicatissimo intervento chirurgico, è ora a casa convalescente; per quella manciata di minuti, per incombenza in relazione a ciò che precede, Amalia Zaia ritenne di potere ivi sostare la macchina in fila con le altre. Il 29/12/2008 veniva notificato a Zaia Amalia il preavviso di verbale, non bene accolto e si ritenne presentare ricorso al Prefetto; il ricorso fu redatto dallo scrivente (ovviamente firmato dall'interessata), motivato sulla base degli articoli del C. d. S. . In calce al ricorso ed autonomamente dallo stesso inserì, svolgendole, alcune considerazioni e che quindi non rappresentavano una richiesta di audizione. Procedendo da norma a norma si arriverebbe alla prova automatica delegittimativa della persona che ha trattato il ricorso, (nonchè dell'Istituto che rappresenta) che a rispettoso giudizio dello scrivente non ha approfondito. Sentenze della Suprema Corte del 2000 e 2001 prevedono provvedimenti disciplinari per i giudici delle Corti minori nelle di cui sentenze e provvedimenti è rilevabile superficialità, frettolosità carenza di approfondimento, in quanto delegittimativi di sè stessi e dell'ordinamento Giudiziario. Altra sentenza della S.C. del 14 luglio 2004 riconosce il diritto di critica, nei limiti della contenenza, dei cittadini di un paese democratico, perchè, così il dispositivo, induce chi ha sbagliato a correggersi. Visti i poteri conferiti agli ausiliari del traffico del Comune di Lipari e che la notifica del 29/12/2008 altro non è che la notifica del preavviso di verbale, non il Verbale, che nel caso di specie può essere fatto dallo stesso ausiliario, ma una Relazione [verbale = relazione (fare uso del vocabolario)], in cui questi nella sua lungimiranza, alfine di non essere contestato, avrebbe dovuto descrivere la strada, dove inizia e dove finisce, perchè non sono indicati il nome e i numeri civici, che è o non è riportata nello stradario comunale. La relazione, come avanti detto, deve contenere nome e cognome del pubblico dipendente, all'inizio o alla fine. Al Sindaco si chiede di rinunciare all'incasso del doppio, più spese, dell'edittale; per giustizia.
Onofrio Zaia
, a cura di Peppe Paino
Data notizia: 6/22/2009
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