Lipari- Pubblichiamo la proposta di delibera recante le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tarsu. L'argomento si trova al 13° punto all'odg di un Consiglio comunale che continua a non riunirsi. Con le modifiche all'art. 8 del regolamento il Comune può esercitare sugli albergatori il diritto di riscuotere la tassa, non versata, con effetto retroattivo. Perchè il Consiglio continua a saltare ? C'è conflitto di interessi a danno della comunità ?
Comune di Lipari
I RESPONSABILI DEL SETTORE E DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione Consiliare n. 68 del 22/06/1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della T.S.R.S.U. (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani).
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 612 del 28/11/1996, esecutiva ai sensi di legge, che determinava le tariffe per l’anno 1997.
VISTA la deliberazione Consiliare n. 118 del 22/12/1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato un nuovo regolamento per l’applicazione della T.S.R.S.U..
VISTA la deliberazione Consiliare n. 06 del 18/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate delle modifiche al regolamento per l’applicazione della T.S.R.S.U..
VISTA la sentenza del TAR di Catania n. 1590/04 del 10/06/2004, con la quale sono stati annullati:
La deliberazione della Giunta Municipale n. 119 del 25/03/1999, avente ad oggetto “variazioni tariffe T.A.R.S.U. per l’anno 1999”, nella parte in cui commisura la tassa alla superficie dei locali e per la parte relativa alla classe di contribuenza di cui alla voce 17 “Alberghi-Pensioni-Locande-Affittacamere-Case per ferie”;
Il Regolamento Comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 22/12/1997, nella parte in cui determinando le categorie omogenee, ha individuato autonomamente la categoria degli alberghi rispetto alle abitazioni private;
La Determinazione Sindacale n. 63 del 16/06/2003, nella parte in cui commisura la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani alle superfici dei locali, e per la parte relativa alla classe di contribuenza di cui alla voce 17 “Alberghi-Pensioni-Locande-Affittacamere-Case per ferie”.
CONSIDERATO che la sopra citata sentenza del TAR evidenzia che: “l’avvenuta differenziazione operata dal Comune nel regolamento, della categoria di utenza di appartenenza dei ricorrenti, come categoria autonoma rispetto alle abitazioni private, non appare di per sé, illegittima, poiché tale differenziazione risulta già consentita dallo stesso decreto legislativo n. 507/93.
CONSIDERATO che la stessa sentenza riporta, tra le altre, quale motivazione dell’annullamento dei sopra citati provvedimenti: “nella fattispecie in esame, non è dato sapere in base a quali indagini, rilevazioni o ricerche, analisi di costi, il Comune di Lipari abbia fissato le attuali tariffe; né risulta che la metodologia di calcolo indicata nel Regolamento Comunale abbia trovato applicazione in specifici studi di valutazioni, finalizzati a quantificare la tariffa base per ciascuna classe di utenza” ed ancora: “nel caso in esame, le considerazioni assunte dal Comune sono non solo generiche e indeterminate, ma pure sperequate irragionevolmente nei riguardi soltanto dei predetti esercizi, soprattutto considerato che il Comune non è stato in grado di dimostrare quale sia l’incidenza di tali locali, rispetto alle abitazioni private, nella produzione della maggior quantità di rifiuti”.
PRESO ATTO che la sentenza in parola, nell’annullare il provvedimento del Sindaco per rilevato vizio di incompetenza, evidenzia che ciò comporta “la remissione dell’affare all’autorità competente” e prevede che la Giunta Comunale, nell’esercizio del suo potere, “si atterrà ai criteri dettati per quanto riguarda i profili di illegittimità già rilevati con riferimento al primo ricorso”.
ACCERTATO che il Comune di Lipari, per mezzo del legale incaricato, Avv. Francesco Marullo, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, avverso la sentenza del TAR di Catania n. 1590/04.
ACCERTATO che il predetto ricorso è stato esaminato nel merito nell’udienza del 24/11/2005, assegnato a sentenza, in atto, non ancora depositata.
VISTO l’atto di diffida e messa in mora del 22/06/2005, notificato al legale dell’Ente in data 22/06/2005 ed introitato al protocollo generale del Comune di Lipari al n. 21908 del 23/06/2005, con il quale la Federazione Albergatori dell’Arcipelago Eoliano, La Sirenetta Park Hotel, La Vela s.p.a., la C.E.A. Conti Eller Alberghi s.r.l., la S.I.A.T. s.p.a., chiedono al Comune di Lipari di dare esecuzione alla sopra citata sentenza del TAR, adottando i provvedimenti sostanzialmente ivi indicati entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell’atto.
VISTO il ricorso straordinario della Federalberghi Isole Eolie ed altri avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Lipari n. 63 del 15 settembre 2006 di approvazione delle modifiche al regolamento comunale e contro la determina sindacale n. 24 del 24 aprile 2007 di presa d’atto ed esecuzione sentenze.
VISTO il D.P. 1720/2010 del Presidente della Regione Siciliana, corredato dal parere n. 704/08 del 25/11/2008 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, con il quale viene accolto il ricorso straordinario sopra citato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
VISTO lo studio effettuato da GFambiente s.r.l. , prot. n. 32438, in atti.
RITENUTO il POTERE – DOVERE dell’Amministrazione di emanare, ora per allora, retroattivamente un nuovo atto in sostituzione.
VISTO l’orientamento giurisdizionale del TAR, del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione in materia di rettifica ed integrazione degli atti amministrativi viziati da incompetenza e difetto di motivazione con effetto sanante retroattivamente.
RITENUTO opportuno proporre alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della TSRSU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/06/1995, art. 7 (Determinazione della tassa) e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 22/12/1997, art. 8 (Determinazione della tassa), si propone di introdurre agli stessi articoli i commi 1 bis) e 2 Ter):
1 bis) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, comma 1 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa è commisurata in base alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei locali ed aree per il tipo d’uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
In virtù di detto parametro di commisurazione, la tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è data dalla seguente formula:
Tut.spec. = ips x iqs x Cmg
Dove:
Tut.spec.: Tariffa Specifica per ogni singola utilizzazione o attività;
ips: Indice di Produttività Specifica dei rifiuti (i cui valori sono stati verificati nelle tab. 3A e 3B del DPR 158/99) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile e nota;
iqs: Indice di Qualità Specifica dei rifiuti è dato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti;
Cmg: Costo Medio Generale netto per unità di superficie, è dato dal rapporto tra il costo complessivo previsto per l’anno di competenza e la superficie complessiva imponibile nota o accertata.
segue
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 11/29/2011
dalla nostra Daniela Bruzzone
Dalle nostre ricette ingredienti per 4 persone... scoprile!