Nuove incompatibilità degli amministratori

Gazzetta del Sud Dal 1 gennaio 2012 inizieranno a produrre effetti le disposizioni della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2011, che modifica le norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali. Una legge con luci, ombre e con diversi dubbi interpretativi da risolvere, specialmente per quanto riguarda l'art.4 in materia di composizioni della Giunta Comunale e Provinciale. La nuova legislazione regionale introduce ulteriori cause di incompatibilità per gli amministratori locali, rischiando di provocare un vero e proprio terremoto politico in molti Comuni. Con l'entrata in vigore della l.r. n. 6/2011 non potranno più fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente dell'esecutivo e dei Consiglieri Comunali. In pratica non potrà più rivestire la carica di Assessore colui che ha un figlio (o genero), il genitore (o suocero), il fratello (o cognato), il nonno, nella stessa Giunta o in Consiglio Comunale.Il testo legislativo non rimanda, come sarebbe stato opportuno, alla prossima consultazione elettorale, per cui le nuove incompatibilità dovrebbero scattare dal 1 gennaio 2012. La conseguenza è quella che, improvvisamente, dovrebbero decadere decine di assessori comunali. La norma altera il rapporto di affidamento dell'elettore nei confronti della compagine che ha contribuito a fare eleggere. Ciascun cittadino recandosi alle urne ha effettuato la propria scelta anche sulla base degli Assessori designati che, dal 1 gennaio 2012, potrebbero trovarsi in condizioni di incompatibilità.Questo ragionamento potrebbe essere superato dall'obiezione che il Sindaco ha, comunque, la facoltà di cambiare la composizione dell'esecutivo. Ma una cosa è una scelta discrezionale del primo cittadino, altra cosa è un'imposizione di legge.Un dubbio interpretativo riguarda, invece, la situazione dello stesso Sindaco che ha un parente (o affine), entro il secondo grado, che siede in Consiglio Comunale.La legge sancisce che non possono far parte della Giunta i parenti, o gli affini, del Sindaco o di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.Il Sindaco fa sicuramente parte della Giunta e, quindi, non dovrebbe avere parenti entro il 2° grado che rivestono il ruolo di Consiglieri Comunali. Ma questa lettura cozza con il principio costituzionalmente garantito dell'apprezzamento del voto dell'elettore. Non può sostenersi che un soggetto democraticamente eletto possa decadere dalle proprie funzioni in forza di una legge successivamente emanata. Se la scelta dell'elettore poggiava indirettamente anche sui nominativi degli Assessori designati, sicuramente il voto direttamente espresso nei confronti di un candidato deve trovare maggiore e sicura garanzia. La lettura della norma che deve essere effettuata è, quindi, quella che per "componente della giunta" si debba intendere l'Assessore nominato dal Sindaco e non anche lo stesso primo cittadino. Gli Assessori che decadranno potranno essere sostituiti da Consiglieri Comunali in carica, fino al limite massimo della metà dei propri componenti.Un'altra questione aperta riguarda il comma 3, dell'art. 4, che prevede che "La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi".Anche in questo caso il legislatore non ha stabilito il momento in cui tale previsione deve trovare applicazione e, quindi, se sussiste un obbligo immediato di apportare variazioni alla formazione dell'esecutivo per permettere, ove non vi fosse presente, l'ingresso di una donna (o, in astratto, di un uomo). L'interpretazione preferibile è quella che il principio della rappresentanza dei generi nell'esecutivo scatta nel momento in cui la Giunta viene composta o ricomposta.Gli esecutivi che, ad oggi, non hanno una rappresentanza femminile (o maschile) continuano ad essere legittimi fino al momento in cui non muti la loro composizione. Dal 1 gennaio 2012 eventuali nuovi ingressi dovranno tenere conto del principio di pari opportunità.Su questi aspetti controversi sarebbe, comunque, opportuno che l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica emanasse una circolare esplicativa. Lucio Catania Segretario Generale Comune San Filippo del Mela

a cura di Peppe Paino

Data notizia: 12/31/2011

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