Pfe Filicudi, Tar condanna Comune (2)

Pfe Filicudi, Tar condanna Comune (2) segue DIRITTO Il ricorso è meritevole di accoglimento. Sono in particolare fondate le censure di violazione dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e di eccesso di potere per sviamento, atteso che mancavano nel caso di specie i presupposti che legittimano l’esercizio del potere “extra ordinem” in questione, non essendovi di fatto alcuna situazione eccezionale di pericolo per la salute pubblica o per la pubblica incolumità da fronteggiare con immediatezza. Osserva il Collegio, richiamando la costante giurisprudenza in materia ( cfr. ex multis Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6366; TAR Cagliari, II, 26.1.2009, n. 89; TAR Puglia, Bari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 593 ), che il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000, nonché all’art. 54 del medesimo decreto legislativo nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla L. n. 125/2008, di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 ( recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), - applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame -, presuppone, da un lato, una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, e, dall'altro, una situazione eccezionale e imprevedibile, cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento, nel senso che l’urgenza di provvedere deve porsi come incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia. Dall'esame degli atti del giudizio - e come esattamente rilevato in ricorso -, risulta che il dispensario farmaceutico di Filicudi, di cui è titolare il Dott. Cucinotta fin dal 1992, ha sempre funzionato ininterrottamente dal momento della sua istituzione, erogando il servizio di assistenza farmaceutica nell’isola; risulta altresì, specificamente, che lo stesso è stato aperto al pubblico dall’ 1 gennaio 2008 alla data di proposizione del presente ricorso, come certificato dallo stesso Comune di Lipari con attestazione n. 29 del mese di luglio 2008 ( cfr. documento n. 4 della produzione documentale di parte ricorrente). Ne consegue che, nel caso di specie, nessuna situazione di effettivo pericolo per la salute pubblica o per l’ordine pubblico era configurabile alla data dell’ordinanza quivi impugnata ( aprile 2008 ) nell’isola di Filicudi, essendo noto al Comune di Lipari che il dispensario farmaceutico dell’isola era regolarmente funzionante. Lo strumento contingibile ed urgente è stato dunque utilizzato dal Sindaco del Comune di Lipari non per porre rimedio ad una situazione eccezionale di pericolo, ma per una finalità diversa da quella propria dell’istituto in esame, con evidente eccesso di potere per sviamento, consentendo in via di fatto alle Dott.sse Sparacino di mantenere aperto lo sportello farmaceutico dalle stesse aperto abusivamente a Filicudi dopo il provvedimento di revoca nei loro confronti dell’assegnazione della gestione del PFE, e dopo che l’A.U.S.L. n. 5 di Messina le aveva diffidate a procedere all'immediata chiusura del presidio stesso. Il Comune era perfettamente a conoscenza del fatto che il dispensario farmaceutico gestito dal ricorrente è sempre stato in funzione dalla data della sua istituzione, così come non poteva ignorare che tale dispensario potrà essere soppresso soltanto con l’attivazione del presidio farmaceutico di emergenza (P.F.E.) dell’isola, ed, ancora, che il PFE, la cui gestione nel 2005 era stata affidata alle eredi Sparacino, non era mai stato attivato, se non dopo l’intervenuta revoca dell’autorizzazione alla gestione; tuttavia il Sindaco, anziché censurare il comportamento e l'inadempienza delle eredi Sparacino nella vicenda in esame e prendere atto del D.D.G. di revoca n. 1417 del 20.3.2008, ha invece illegittimamente ordinato alle Dott.sse Sparacino di esercitare l’attività che era stata loro inibita dagli organi competenti, e ciò “ in pieno dispregio sia delle previsioni normative in materia sia del DDG 1417 del 20/3/2008 di revoca di gestione del PFE agli eredi Sparacino, regolarmente notificato a mezzo di Raccomandata A.R. agli interessati e al Sindaco” (cfr. nota dell’Ispettorato Regionale Sanitario dell’Assessorato Sanità Prot. DIRS/5/1564 del 16.4.08, in atti); non solo, ma l’ordinanza impugnata ha consentito l’espletamento del servizio farmaceutico in locali che il Comune sapeva essere inagibili, come poi è stato accertato dalla visita ispettiva del Dipartimento del Farmaco dell’AUSL 5 di Messina di cui al verbale del 17 settembre 2008 n. 3834. In definitiva, nel caso in esame scopo del provvedimento contingibile ed urgente non poteva essere quello, dichiarato nell’ordinanza, di assicurare l’assistenza farmaceutica, che risultava già regolarmente garantita, circostanza questa che è sufficiente per escludere l’indifferibilità dell’atto adottato, atteso che non si configurava alcuna situazione di urgenza tale da non potere attendere l’espletamento del procedimento previsto per l’attivazione del PFE. Il ricorso deve dunque essere accolto, con assorbimento dei motivi e degli ulteriori profili non esaminati. Quanto alla richiesta risarcitoria, il ricorrente ha allegato al ricorso la stima dei danni subiti nel 2008, che ammonterebbero ad € 9.961,07, effettuata da un dottore commercialista, nonché documentazione a sostegno di detta stima; ha chiesto inoltre rivalutazione ed interessi dal momento della domanda all’effettivo pagamento. La domanda di risarcimento del danno è fondata, nei limiti che saranno di seguito precisati, poiché l'illegittimità compiuta dal Sindaco di Lipari con l’adozione dell’ordinanza quivi annullata ha provocato un danno patrimoniale al ricorrente, che ha dovuto subire l’illegittima concorrenza del presidio aperto dalle eredi Sparacino. segue

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 7/7/2009

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