Pfe Filicudi, Tar condanna Comune (3)

Pfe Filicudi, Tar condanna Comune (3) segue Non occorrono particolari argomentazioni per attestare la evidente sussistenza del nesso eziologico tra illecito e danno, in quanto il danno economico subito dal ricorrente è una conseguenza diretta della illegittima condotta dell’Amministrazione, che con l'impugnata ordinanza sindacale ha consentito l’esercizio abusivo di una attività per la quale era intervenuta la revoca dell’autorizzazione da parte dei competenti organi regionali. Sotto il profilo soggettivo, risulta infine evidente anche la colpa dell'Amministrazione, atteso che, nella fattispecie, l'adozione di un provvedimento“extra ordinem” in difetto di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, costituisce una chiara violazione delle regole di diligenza, nonché di corretta e buona amministrazione che devono sempre ispirare l'esercizio dell'azione amministrativa, sicché, in definitiva, il comportamento del Sindaco di Lipari risulta inescusabile. Positivamente accertato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, occorre procedere alla sua quantificazione. Osserva il Collegio che la tabella dei corrispettivi di cui alla citata relazione contabile evidenzia in ciascun anno, a partire dal 2004, un decremento medio dell’imponibile di circa il 10% l’anno. Ora, sulla scorta della quantificazione del danno effettuata dal ricorrente applicando le percentuali di ricarico medio previste per le specialità medicinali non rimborsate dal SSN e per quelle rimborsate sulla differenza tra la media degli introiti degli ultimi quattro anni ed il minor introito del 2008, e tenendo conto altresì dell’indicato decremento annuo dell’imponibile, ritiene il Collegio di stabilire in via equitativa il risarcimento spettante al ricorrente nell’importo complessivo di € 6.000,00 ( seimila/00 ), senza rivalutazione ed interessi, atteso che il danno risulta attualizzato alla data della presente decisone. Gli accessori sulla somma predetta vanno computati dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo. In conseguenza, il Comune di Lipari va condannato al risarcimento del danno subito dal ricorrente, liquidato in complessivi € 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo. Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto; per l'effetto, va annullata l'ordinanza del Sindaco del Comune di Lipari n. 9 del 28.04.2008 nella parte in cui ha ordinato alle dott.sse Domenica e Francesca Sparacino di assicurare, attraverso il Presidio Farmaceutico di Emergenza, l'assistenza farmaceutica nell’isola di Filicudi e va condannata l'Amministrazione comunale al risarcimento del danno nei termini in precedenza indicati. Le spese del giudizio sono poste a carico del Comune di Lipari, secondo il principio della soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Gli atti del presente processo vengono trasmessi alla competente Procura della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità per danno erariale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua l'ordinanza del Sindaco del Comune di Lipari n. 9 del 28.04.2008. Condanna il Comune di Lipari al risarcimento dei danni come da motivazione. Condanna il Comune di Lipari alla rifusione, in favore del ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge. Ordina alla Segreteria di trasmettere gli atti del presente processo alla competente Procura della Corte dei Conti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21/05/2009 con l'intervento dei Magistrati: Biagio Campanella, Presidente Ettore Leotta, Consigliere Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/07/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO

, a cura di Peppe Paino

Data notizia: 7/7/2009

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