- per quanto appena rilevato, non merita adesione l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla A.S.P. per dedotta mancanza di lesività del provvedimento impugnato, atteso che, venendo in rilievo un atto potenzialmente incidente sul diritto alla salute della comunità locale, la lesività può ben considerarsi in re ipsa;
- nel merito, si ritiene fondato, con carattere assorbente, il dedotto difetto di motivazione del decreto assessoriale, nella parte in cui è prevista la disattivazione del punto nascita nel comune di Lipari, e del contrasto con le previsioni del Piano sanitario regionale 2011/2013;
Ritenuto, in particolare, che il Piano Sanitario Regionale “Piano della salute” 2011-2013 (PRS), versato in atti da parte ricorrente, ha previsto:
- per le strutture ospedaliere esistenti nelle isole minori –Pantelleria e Lipari – la rifunzionalizzazione e l’attivazione di un percorso nascita e chirurgico secondo un “doppio binario”, che prevede il trasferimento in presidi a maggiore complessità delle gravidanze a rischio, limitando le attività ostetriche e chirurgiche in loco ai casi di minore complessità; e disponendo, così, il mantenimento del punto nascita isolano per tali ultimi casi
-ha introdotto, come eccezione alla disattivazione dei punti nascita con numero di parti inferiore a 500/anno, la peculiare situazione dei punti nascita in zona disagiata, prevedendo il mantenimento dei punti nascita che…rispondono alle caratteristiche di zona …disagiata, e/o con notevole distanza dalle strutture di riferimento ostetrico/ginecologiche di livello superiore più vicine”;
- sicché la prevista soppressione del punto nascita presso la struttura ospedaliera dell’isola di Lipari si pone in contrasto con le previsioni appena riportate;
Ritenuto, altresì, che il decreto impugnato - contraddittoriamente e senza alcuna motivazione - stabilisce, per un verso, di tenere conto delle eventuali modifiche in dipendenza dell’adozione, da parte del Ministero della Salute, del Piano Nazionale Isole Minori (pag. 52); con affermazione, che avrebbe dovuto comportare un sostanziale stralcio della posizione del punto nascita isolano;
- per altro verso, non include nell’allegata tabella il punto nascita in interesse tra le strutture mantenute operative, senza spiegare le ragioni della mancata applicazione della deroga prevista dal PRS per le zone disagiate;
Ritenuto, quindi, per quanto fin qui rilevato, che:
- il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullato il decreto assessoriale impugnato nella parte in cui non prevede il punto nascita di I livello presso l’Ospedale di Lipari;
- stante quanto rappresentato dall’A.S.P., non sussistono, invece, provvedimenti espressi, posti in essere dall’A.S.P. medesima, incidenti sul funzionamento del punto nascita, sicché il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti appena spiegati;
- peraltro, considerata la rappresentata situazione di immediata disattivazione, di fatto, del punto nascita di Lipari, si pone a carico dell’A.S.P., ex art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., l’onere di verificare che la struttura ospedaliera continui, nelle more di una definitiva riorganizzazione del sistema nelle isole minori, a garantire all’utenza il servizio pubblico relativo al percorso nascita;
- attesi gli specifici profili della controversia, si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE IL SEGRETARIO
Angelo Pirrone Maria Cappella
a cura di Peppe Paino
Data notizia: 4/4/2012
dalla nostra Daniela Bruzzone
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